Dal il 15 ottobre 2014 tutti i possessori di un impianto termico di climatizzazione estivo o invernale devono adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica.
Il decreto del 20 giugno 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014) ha infatti introdotto l’obbligo, per gli impianti di riscaldamento o climatizzazione vecchi o nuovi che siano, di munirsi di un libretto di impianto conforme al modello riportato nel decreto stesso, oltre che di effettuare un controllo e stendere un rapporto sull’efficienza energetica (art. 7 comma 6 del D.P.R 74/2013).
Il nuovo libretto è unico e composto da varie schede.
Le schede riguardano sia gli impianti di riscaldamento sia quelli di raffreddamento, vecchi o nuovi.
In caso di installazione di un impianto nuovo, è l’installatore stesso a fornire e compilare il libretto, mentre per gli impianti già esistenti l’incombenza ricade sul soggetto responsabile, quindi il proprietario o chi occupa l’immobile ad altro titolo, che deve preoccuparsi di demandare al tecnico manutentore la compilazione dei dati tecnici.
I vecchi libretti vanno lasciati in allegato al nuovo.
Lo stesso decreto sancisce anche il rinnovamento dei moduli per i rapporti di controllo dell’efficienza energetica su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Questi vengono rilasciati dai tecnici dopo ogni intervento di manutenzione ordinaria o di controllo, con periodicità indicata per la manutenzione dal manuale tecnico dell’impianto, per il controllo dall’art. 7 del D.P.R 74/2013.
I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:
- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto (a cura dell’installatore), nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore,
- in tutti i casi di interventi che modifichino l’efficienza energetica.
Il rapporto deve essere redatto conformemente ai modelli riportati negli allegati II (per i gruppi termici), III (per i gruppi frigo), IV (scambiatori) e V (cogeneratori) del decreto 10 febbraio 2014.
L’obbligo di conformità ai modelli non si applica invece agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. n. 28/2011, anche se permane la disposizione di compilare il libretto.
La disciplina stabilita dal D.P.R. n. 74/2013 si applica ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, e comunque fino alla data di entrata in vigore di tali provvedimenti.