FGAS

Ecco molte delle domande frequenti sulla dichiarazione F-GAS

Aggiornate al 22 Maggio 2014

  • Quali sono le apparecchiature oggetto della dichiarazione FGas?
    Ai fini della dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati sono FISSI (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) e appartengono alle seguenti tipologie:

    • refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
    • condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello);
    • pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate);
    • sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito);

    inoltre, ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

    Per quanto detto sopra sono quindi certamente esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione per esempio:

    • impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli o, più in generale, su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
    • sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
    • l’attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli;
    • gli estintori portatili (perché tipicamente durante il loro funzionamento sono in movimento);
    • tutte le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti diverse dai gas fluorurati ad effetto serra previsti dalla dichiarazione o comunque non contemplate dall’allegato I al Regolamento 842/2006 (es. R-22, CO2, sabbia, ammoniaca, etc);
    • tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti a base di gas fluorurati ad effetto serra che prese individualmente hanno carica complessiva minore di 3 kg.

 

  • La Dichiarazione F-Gas va trasmessa ogni anno?
    La Dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la Dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova.

 

  • Quali sono i gas fluorurati considerati ai fini della dichiarazione FGas?
    L’Allegato I al Regolamento CE n.842/2006 identifica le 25 sostanze pure considerate ai fini della dichiarazione e stabilisce che i preparati o miscele da considerare sono tutti quelli che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

    • contengono almeno una delle 25 sostanze pure elencate nell’allegato I.
    • Il GWP complessivo della miscela deve essere maggiore o uguale di 150.
    • La lista delle sostanze pure e in miscela risultante, considerata ai fini della dichiarazione, è disponibile nella sezione “Informazioni utili”.
      Lo stesso elenco di sostanze pure e in miscela è già inserito nel sistema informatico per la compilazione delle dichiarazioni.

    Si precisa ancora che i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22, pur essendo gas fluorurati ad effetto serra, non sono considerati ai fini della dichiarazione.
    L’uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 (o da altri HCFC o da CFC o da Halon) non devono essere considerate ai fini della dichiarazione.

 

  • Chi deve fare la Dichiarazione F-Gas?
    L’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas è a carico dell’Operatore. L’Operatore, dal momento che può coincidere con il semplice proprietario delle apparecchiature/impianti, non è detto che debba essere per forza una ditta di installazione/manutenzione o una persona/azienda iscritta al Registro di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 o in possesso del certificato di cui all’art. 9 del DPR 43/2012.

 

  • Operatore
    Riguardo all’identificazione dell’operatore la normativa di riferimento intende che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

    • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
      controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
    • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

    Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
    In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a Terzi la compilazione della dichiarazione (vedi persona di riferimento).

 

  • Chi ricopre il ruolo di Persona di riferimento ai fini della Dichiarazione F-Gas?
    La Persona di riferimento è un contatto utile al quale richiedere chiarimenti sui dati dichiarati. La persona di riferimento può essere, ad esempio, un dipendente dell’azienda che risulta come Operatore, oppure chi ha ricevuto dall’operatore una delega per la compilazione della dichiarazione (es. consulente esterno; associazione di categoria; ditta di manutenzione, ecc.). Nella sezione “Persona di riferimento” è possibile indicare anche i dati del proprietario delle apparecchiature quando è diverso dall’operatore.

 

  • Quali informazioni ho l’obbligo di comunicare mediante la dichiarazione FGas?
    A partire dalla Dichiarazione FGas 2014 (dati riferiti all’anno 2013) l’operatore ha l’obbligo di comunicare i dati identificativi (operatore, persona di riferimento, sede di installazione), il numero e la tipologia di apparecchiature presenti ed anche le informazioni di dettaglio (tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento; motivo dell’intervento). Il sistema di compilazione permetterà di convalidare solo le dichiarazioni che presenteranno tutti i campi obbligatori compilati.

 

  • Quante dichiarazioni FGas bisogna presentare se ho più apparecchiature e più sedi di installazione?
    Le apparecchiature e i sistemi fissi oggetto della Dichiarazione F-Gas sono ubicati presso “sedi di installazione”. Ai fini della Dichiarazione F-Gas è quindi necessario far riferimento alla “sede di installazione” considerando tutte e sole le apparecchiature presenti in quella sede e che risultano incluse nel campo di applicazione della normativa di riferimento.
    Gli operatori di apparecchiature/impianti dislocati in sedi di installazione diverse devono compilare una dichiarazione per ciascuna sede di installazione: è questo per esempio il caso di operatori con più punti vendita o filiali o stabilimenti produttivi presso i quali sono installate apparecchiature o sistemi considerati ai fini della dichiarazione.

Fonte SINAnet Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale

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